1. Per DO e IGT si intendono i nomi geografici e le qualificazioni geografiche delle corrispondenti zone di produzione, usati per designare i vini di cui all'articolo 2.
2. Le zone di produzione di cui al comma 1 possono comprendere, oltre al territorio indicato con la DO, anche territori adiacenti o vicini, quando in essi esistano analoghe condizioni ambientali, gli stessi vitigni e siano praticate le medesime tecniche colturali ed i vini prodotti in tali aree abbiano, da almeno un decennio, uguali caratteristiche chimico-fisiche e organolettiche.
3. Soltanto all'interno delle DO possono essere previste zone ulteriormente delimitate, comunemente denominate «sottozone», le cui produzioni, che devono avere la stessa base ampelografica, peculiarità ambientali o tradizionalmente note, essere designate con uno specifico nome geografico, storico-geografico o amministrativo, anche con rilevanza amministrativa, sono espressamente previste nel disciplinare di produzione e più rigidamente disciplinate.
4. I nomi geografici che definiscono le IGT devono essere utilizzati per contraddistinguere